Statuto dell’Associazione di Promozione Sociale

“Lambretta Club Parma – The Monkeys APS”

 

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita con sede a Parma in strada Martiri della Liberazione 55, un’Associazione di Promozione Sociale disciplinata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, che assume la denominazione di “Lambretta Club Parma – The Monkeys APS”, con durata illimitata. L’associazione riconosce la proprietà intellettuale del marchio e del logo “The Monkeys – Vintage Scootering” depositato con n° 302018000005124 presso l’UIBM e ne fruisce in accordo con il titolare.

 

Art. 2 – Finalità e attività di interesse generale

L’Associazione è apolitica ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall’elettività e gratuità delle cariche associative. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117:

– lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, mediante la promozione e diffusione del motorismo storico, con particolare ma non esclusivo riferimento ai veicoli d’epoca del marchio Lambretta, nonché attraverso la valorizzazione dei territori, dei luoghi di interesse storico, artistico e architettonico e delle tradizioni locali, anche enogastronomiche, nell’ambito delle iniziative associative;

– lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale, mediante l’organizzazione o la partecipazione a raduni, incontri, mostre, convegni, attività divulgative, finalizzate alla diffusione della cultura del motorismo storico, alla socializzazione e all’aggregazione tra appassionati;

– lett. k) organizzazione periodica di attività turistiche di interesse sociale e culturale, mediante motogiri, viaggi, percorsi tematici e iniziative di mototurismo storico, anche con finalità di promozione territoriale, culturale ed enogastronomica.

Le attività sono svolte prevalentemente in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, nel rispetto dei principi di solidarietà, utilità sociale e non lucratività, nonché delle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

L’Associazione può svolgere attività diverse ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

L’associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi nei limiti di cui all’art. 33 del D.Lgs. 117/2017. L’Associazione può erogare compensi, premi, indennità e rimborsi conformemente alla legislazione vigente.

 

 

Art. 3 –Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione; da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio dell’anno precedente.

Le entrate dell’Associazione sono costituite: dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali; dai proventi derivanti dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa; da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale; dalla vendita di materiale necessario per lo svolgimento della pratica di promozione ricreativa e/o turistica; da eventuali proventi da attività diverse secondarie e strumentali; da altra attività di carattere non commerciale che l’associazione pone in essere al fine di autofinanziamento per perseguire i fini statutari.

Il rendiconto economico e finanziario comprende l’esercizio sociale dal 01 gennaio al 31 dicembre e deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

 

Art. 4 – Soci e principio di democraticità

Possono aderire all’associazione le persone fisiche che condividano le finalità statutarie. La partecipazione è libera e volontaria, nel rispetto del principio di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L’ammissione è subordinata alla presentazione di domanda scritta indirizzata all’Organo Direttivo dell’Associazione, con la quale il richiedente dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. La domanda di ammissione può essere presentata anche mediante compilazione di apposito modulo online predisposto dall’Associazione.

L’Organo Direttivo delibera sull’ammissione dei nuovi soci. In caso di diniego, la decisione deve essere motivata e comunicata all’interessato, il quale può chiedere che sull’ammissione si pronunci l’Assemblea dei soci nella prima riunione utile.

 

Art. 5 – Ammissione e diritti/doveri degli associati

Il Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. L’accettazione viene annotata nel Libro Soci. L’eventuale rifiuto, con la motivazione, viene comunicato all’interessato in forma privata entro 60 giorni dalla richiesta. L’eventuale ricorso contro il rifiuto sarà esaminato e messo in votazione alla prima convocazione utile dell’Assemblea ordinaria dei Soci. Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri. Il diritto di voto spetta a tutti gli associati iscritti nel libro soci; qualora siano ammessi minorenni, il diritto di voto è esercitato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall’Associazione, intervenire e discutere alle assemblee, presentare proposte e/o reclami per iscritto all’Organo Direttivo, partecipare con il proprio voto alle deliberazioni dell’Assemblea, esercitare il diritto di voto per l’elezione dell’Organo Direttivo, essere delegati ad assumere incarichi sociali, essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate a nome dell’Organo Direttivo e su suo mandato per attività svolte per conto dell’Associazione, visionare bilanci e libri sociali.

Tutti i soci sono tenuti al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dall’Organo Direttivo; al puntuale pagamento della quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici per attività e servizi; alla osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative, delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie. La quota associativa non è rivalutabile, non è trasmissibile neanche in caso di morte e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato.

Il socio cessa di far parte dell’associazione: per dimissioni scritte; per mancato rinnovo della quota associativa; per esclusione deliberata dal Direttivo; per decesso.

 

Art. 6 – Sanzioni

Il socio può essere sottoposto a procedimento disciplinare: per inosservanza del presente Statuto o delle deliberazioni prese dagli organi sociali; per decisione dell’Organo Direttivo a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all’associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell’associazione.

In questi casi l’Organo Direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni progressive: avvertimento orale; ammonizione scritta; diffida scritta; sospensione a tempo limitato; radiazione. L’iter può iniziare dalla prima o dalla terza sanzione a seconda della gravità delle sue azioni. Alla diffida scritta può seguire la sospensione o direttamente la radiazione.

 

Art. 7 – Organi sociali

Sono organi dell’associazione: l’Assemblea dei soci e l’Organo Direttivo.

 

Art. 8 – Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno in corso al momento della convocazione dell’Assemblea. La partecipazione del socio all’Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la delega del voto in forma scritta di un socio ad un altro socio (il quale non può rappresentare più di due soci oltre a sé stesso, per un massimo complessivo di tre voti).

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso a tutti i soci regolarmente tesserati nel momento in cui si indice l’Assemblea, tramite l’indirizzo email comunicato all’atto dell’adesione annuale e in via accessoria tramite i canali Social dell’Associazione con almeno 8 giorni di anticipo.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, a scrutinio segreto oppure mediante strumenti telematici che consentano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione alla discussione e l’esercizio del diritto di voto.

 

Le votazioni possono svolgersi anche in modalità telematica asincrona, rimanendo aperte per un periodo di tempo determinato indicato nella convocazione dell’Assemblea.

Il sistema utilizzato deve garantire la tracciabilità e la verificabilità delle votazioni. Per le modifiche dello Statuto l’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio economico. Essa elegge i componenti degli organi sociali se in scadenza, si esprime sul rendiconto economico dell’anno solare precedente, delibera sull’esclusione degli associati proposta dall’Organo Direttivo e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sugli altri oggetti di particolare rilevanza per la vita dell’Associazione. L’assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Direttivo lo reputi necessario o quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci. L’Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

 

Art. 9 – Organo Direttivo

L’Organo Direttivo rimane in carica 4 anni (e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali) ed è composto da un numero dispari di membri ovvero da un minimo di 5 consiglieri eletti fra i soci iscritti all’associazione da almeno tre anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. Nelle decisioni a maggioranza del Direttivo, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L’Organo Direttivo è eletto direttamente dall’Assemblea dei soci. Una apposita riunione del Direttivo tra i membri eletti stabilisce le cariche, determinando un Presidente, un vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. I ruoli e le funzioni sono così dettagliate: il Presidente ed il suo vice compongono la Presidenza dell’Associazione, indirizzano l’attività del medesimo e propongono le scelte strategiche, hanno la rappresentanza legale e possono aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento; l’eventuale Presidente Onorario contribuisce a rappresentare l’Associazione in tutte le attività esterne e nelle pubbliche relazioni; esso non è membro del Direttivo e ha funzione consultiva senza diritto di voto; il Segretario (carica eventuale, gestita dalla Presidenza se assente) si occupa di redigere verbale delle assemblee dei soci e del direttivo, o alternativamente di dare ampia diffusione delle iniziative e delle decisioni dell’Associazione sui canali Social, sulla Mailing List e tramite la messaggeria WhatsApp; può venire coadiuvato o sostituito nella gestione di tale compito da persona delegata dal Direttivo; i Consiglieri hanno uno speciale ruolo propositivo, organizzativo e consultivo in seno al direttivo ed in rappresentanza di tutti i Soci; il Tesoriere si occupa di tutti gli adempimenti amministrativi economici previsti dal presente Statuto e dalla Legge italiana.

Le funzioni dei membri dell’Organo Direttivo sono completamente gratuite e sono rimborsate esclusivamente le spese documentate sostenute per lo svolgimento dell’incarico. Restano possibili compensi per eventuali prestazioni rese all’associazione a titolo diverso dalla carica sociale, nel rispetto della normativa vigente. L’Organo Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Le riunioni dell’Organo Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice.

In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, l’Organo Direttivo può provvedere alla loro sostituzione mediante scorrimento della graduatoria dei non eletti nell’ultima tornata elettorale oppure, in mancanza, mediante cooptazione tra i soci.

I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato dell’Organo Direttivo e la loro nomina deve essere ratificata dalla prima Assemblea dei soci utile.

Qualora il numero dei componenti dell’Organo Direttivo si riduca al di sotto del minimo statutario, ma restino in carica almeno tre consiglieri, essi rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione e provvedono senza indugio alla convocazione dell’Assemblea dei soci per il reintegro dell’Organo Direttivo.

L’Organo Direttivo decade automaticamente qualora il numero dei consiglieri in carica si riduca a meno di tre. In tale caso il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, resta in carica per il disbrigo degli affari urgenti e provvede alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria dei soci per l’elezione del nuovo Organo Direttivo entro 60 giorni.

I membri dell’Organo Direttivo rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del cod. civ. e dell’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

 

Art. 10 – Scioglimento

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio RUNTS competente, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall’Assemblea.

 

Art. 11 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore. Il presente statuto recepisce la richiesta di integrazioni ex artt. 20 e 22 co. 2 del D.M. 106/2020 inviate in data 27/02/2026 nella pratica RUNTS prot. TSFO-04_002446592 del settore politiche sociali, di inclusione e pari opportunità della Regione Emilia Romagna.

 

Parma, 11/03/2026